RollerConegliano

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statuto atto costitutivo

DOCUMENTAZIONE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

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STATUTO
Art. 1 - COSTITUZIONE
E' costituita un'associazione sportiva, disciplinata dagli artt. 36 e segg. Cod.Civ. denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RollerConegliano ". L'associazione si impegna ad affiliarsi ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una disciplina associata o ad un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal C.O.N.I., conformandosi così alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi.
Art. 2 - DURATA
L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 29 del presente statuto.
Art. 3 - SEDE LEGALE
L'associazione sportiva ha sede legale in Conegliano (TV), Via Monticano, presso gli Impianti Sportivi n. 4 di Campolongo. Essa potrà essere variata dall'assemblea dei soci.
Art. 4 - SCOPO
L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività sportiva nell'ambito dello sport del pattinaggio a rotelle. In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono:
- lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico del pattinaggio a rotelle nelle specialità ad esso appartenenti in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale, compresa l'attività didattica;
- la gestione di attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dello sport del pattinaggio a rotelle;
- l'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa dello sport;
- la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivo-agonistiche.
Fermo restando che l'oggetto principale è la promozione e la valorizzazione dello sport del pattinaggio a rotelle, l'Associazione si propone inoltre di:
- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche affini, propedeutiche o complementari al pattinaggio in generale;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse specialità sportive;
- organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi;
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali;
- esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento;
- pubblicare giornali periodici da distribuire per almeno 1/3 ai soci dell'associazione;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate;
- collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.
Art. 5 - PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è costituito:
- da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell' Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti;
Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
- dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
- dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci dell'Associazione sportiva, nonché dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva.
Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo, non sono rivalutabili, non sono trasmissibili.
Art. 6 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, entrambi da sottoporre all'approvazione dell' Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica - finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale. Tutti gli associati hanno diritto di prendere visione di copia del rendiconto, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 7 - SOCI
Possono far parte dell'associazione le persone fisiche di ambo i sessi e le persone giuridiche, in regola con il pagamento delle quote stabilite all'art. 12 del presente Statuto, ed il numero degli associati è illimitato.
Tutti gli associati hanno eguali diritti, ad eccezione dei soci minorenni che non hanno diritto di voto.
Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.
Art. 8 - AMMISSIONE DEI SOCI
Per l'ammissione a socio, avvallata a garanzia da due soci effettivi, si deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale esaminerà le domande presentate e darà comunicazione in merito all'accettazione o meno della domanda stessa. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.
I soci una volta ammessi, pagano l'eventuale quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio da esprimersi o a mezzo comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, oppure implicitamente con il mancato versamento della quota sociale annua entro il termine posto dal Consiglio Direttivo e comunicato ai soci con congruo anticipo.
Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate né al socio dimissionario, né al socio radiato.
Art. 9 - DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci hanno il dovere di:
osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti in materia sportiva;
mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa;
versare puntualmente le quote sociali stabilite;
astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
Art. 10 - DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:
- frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione, nei tempi e nei modi deliberati dagli organi sociali;
- prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti partner;
- partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione, nei tempi e nei modi deliberati dagli organi sociali;
intervenire e discutere alle assemblee generali;
- presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
- partecipare con il proprio voto alle delibere dell'Assemblea, all'elezione del Consiglio Direttivo, alle modifiche e all'approvazione dello Statuto Sociale, purché maggiorenni, in regola con la qualifica di socio e salvo quanto dispone l'art. 26 di questo Statuto;
- essere delegati ad assumere incarichi sociali purché maggiorenni, in regola con la qualifica di socio e salvo quanto dispone l'art. 26 di questo Statuto;
Art. 11 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE
L'associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona che faccia uso di attrezzature sociali;
Art. 12 - QUOTE SOCIALI
Tipi di quote:
- Quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo
- Quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.
Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso. La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.
Art. 13 - DIMISSIONI DEL SOCIO
I Soci che per qualsiasi motivo non intendono più aderire al sodalizio, hanno la facoltà di dimettersi dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo oppure implicitamente evitando di versare la quota sociale annua entro il termine posto dal Consiglio Direttivo e comunicato ai Soci con congruo anticipo.
Al dimissionario non verrà rimborsata l'eventuale quota associativa versata all'Associazione a norma di Statuto.
Art. 14 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Il socio cessa di far parte dell'Associazione: per dimissioni; per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo; per inosservanza del presente Statuto; per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze o qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell'Associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell' Associazione stessa; per radiazione; per decesso.
Art. 15 - MORTE DEL SOCIO
La quota sociale ed i diritti connessi non sono trasmissibili agli eredi in caso di morte del socio.
Art. 16 - SANZIONI PER I SOCI
In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio le seguenti sanzioni: Avvertimento; Ammonizione; Diffida; Sospensione a tempo illimitato; Radiazione.
Il Socio moroso oltre ai termini fissati dal Consiglio Direttivo è considerato dimissionario.
Egli ha comunque facoltà di presentare nuova domanda di iscrizione.
Art. 17 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci; il Presidente; il Consiglio Direttivo.
Art. 18 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.
Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto.
Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea. L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, per:
- discutere ed approvare la relazione morale e sportiva dell'anno precedente;
- per discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed i programmi di attività;
- per l'elezione del Consiglio Direttivo dell' Associazione;
Essa inoltre delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali.
L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione
L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata; o mediante comunicazione postale da parte del Presidente almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione e nei casi urgenti, con raccomandata a mano o telegramma da inviarsi almeno due giorni prima dell' Assemblea.
L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e Il luogo della riunione.
Le Assemblee saranno valide:
- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti.
Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci, esclusi i soci che intendano dimettersi dall'Associazione.
L'assemblea ordinaria e straordinaria deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 19 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI
Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni. Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito.
Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è eletto con i voti espressi dai soci nel corso dell'Assemblea sociale, ogni socio potrà esprimere al massimo un numero di quattro preferenze, saranno designati i primi diciassette della graduatoria quali componenti il Consiglio Direttivo per quadriennio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità.
Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua votazione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l'elezione del Presidente.
Art. 20 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo è il legale rappresentante della Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea Sociale.
Il Presidente assolve i seguenti compiti:
- provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione,
- convoca e presiede le riunioni dei Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- firma gli atti ed i contratti inerenti l'attività sociale, ivi compresi quelli con istituti bancari e di credito;
- convoca l'Assemblea Sociale.
In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzioni e poteri al Vice Presidente.
Art. 21 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di sette ad un massimo di diciassette membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne fissa il numero prima della votazione.
Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai soci partecipanti alla costituzione dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti: il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Amministrativo
Art. 22 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato: dal Presidente, Vice Presidente, Segretario Amministrativo e da un minimo di altri cinque ad un massimo di altri quindici Consiglieri. Esso ha durata quattro anni e può essere rieletto. Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione. Oltre tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:
- curare il conseguimento dei fini statutari;
- amministrare i beni sociali e curarne l'incremento;
- redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed i programmi di attività da sottoporre all'approvazione annuale dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dall' inizio dell' anno o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano;
- deliberare sulla accettazione dei soci e sulla eventuale espulsione;
- provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l'uso delle attrezzature ed impianti dell' associazione;
- predisporre la relazione morale tecnica della gestione sociale da presentare all'assemblea per l'approvazione;
- conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- applicare tutti i regolamenti del presente statuto;
- impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell' assemblea sociale;
- stabilire la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'assemblea sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell' assemblea su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale.
- eleggere fra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario Amministrativo.
curare l'interesse dei soci e dell'associazione nei confronti di altre società e pubblici poteri sia direttamente che tramite le varie federazioni.
Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente dietro semplice richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano il 50% più uno dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto dei Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio, sarà rimpiazzato dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall' Assemblea sociale, in caso di parità vale il primo sorteggiato.
In mancanza di sostituti, il Consiglio Direttivo permane in carica purchè non scenda sotto il numero minimo di membri.
Decade dal Consiglio Direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:
- quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo);
- quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di sette.
In questi casi l'ordinaria amministrazione verrà assunta dai tre soci più anziani di iscrizione che provvederanno entro trenta giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo ad indire nuove elezioni.
E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva
Art. 23 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO
L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.
Art. 24 - APPROVAZIONE E PUBBLICITA' DEL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
Entro quattro mesi, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura del bilancio, il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio stesso.
Tale rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di chiunque abbia motivo d'interesse alla consultazione. I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati.
Art. 25 - IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Segretario Amministrativo dell'Associazione tra i soci della stessa, avente i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 26 del presente Statuto.
Egli assicura la funzionalità e l'efficienza della Segreteria nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario:
- esercita le funzioni che gli sono attribuite dal Consiglio Direttivo in relazione alla gestione economico finanziaria dell'Associazione;
- redige e controfirma insieme al Presidente i verbali delle riunioni di Assemblea e Consiglio Direttivo;
- nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri.
In caso di sua impossibilità, le funzioni del Segretario sono demandate ad altro incaricato scelto dal Presidente.
Art. 26 - ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ
Sono eleggibili alle cariche sociali i soci in regola con tutti gli adempimenti sociali e in possesso dei seguenti requisiti:
- hanno compiuto la maggiore età alla data della loro elezione;
- assenza di provvedimenti in corso disciplinari in ambito sportivo - sociale e civile in genere.
Art. 27 - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE
Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno il 75% degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede in Treviso ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
Art. 29 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell' Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea straordinaria dei Soci.
La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei soci aventi diritto al voto.
Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo proposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ROLLERTeamCONEGLIANO ATTO COSTITUTIVO
In Conegliano (TV) Via Monticano, presso gli Impianti Sportivi n. 4 di Campolongo, si sono riuniti il giorno 15 Novembre per costituire un'associazione ai sensi degli artt. 36 c.c. e seguenti e con natura di ente associativo come regolato dall'art. 148 del Tuir e di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni, i seguenti cittadini:
Monica Feletti,Ros Elisa, Ros Sara
Meneghin Paolo, Piccin Paolo
I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Feletti Monica la quale a sua volta nomina a suo segretario il Sig. Meneghin Paolo.
Il presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione e ne legge lo Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione viene approvato all'unanimità.
Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'associazione è libera, che il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro. L'associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, può aderire ad associazione, federazioni ed enti nazionali ed internazionali, ed eventualmente adottarne la tessera quale tessera sociale. I presenti deliberano inoltre che l'associazione venga chiamata
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RollerTeamConegliano "
con sede in Conegliano (TV), Via Monticano, presso gli Impianti Sportivi n. 4 di Campolongo, e nominano i seguenti signori a componenti del Consiglio Direttivo, Consiglio che avrà durata e poteri secondo quanto prevede lo Statuto sociale:
Presidente: Feletti Monica
Vicepresidente: Meneghin Paolo
Segretario Amministrativo: Ros Sara
Consiglieri: Ros Elisa


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