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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
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STATUTO
Art. 1 -
E' costituita un'associazione sportiva, disciplinata dagli artt. 36 e segg. Cod.Civ. denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RollerConegliano ". L'associazione si impegna ad affiliarsi ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una disciplina associata o ad un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal C.O.N.I., conformandosi così alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi.
Art. 2 -
L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 29 del presente statuto.
Art. 3 -
L'associazione sportiva ha sede legale in Conegliano (TV), Via Monticano, presso gli Impianti Sportivi n. 4 di Campolongo. Essa potrà essere variata dall'assemblea dei soci.
Art. 4 -
L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività sportiva nell'ambito dello sport del pattinaggio a rotelle. In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono:
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Fermo restando che l'oggetto principale è la promozione e la valorizzazione dello sport del pattinaggio a rotelle, l'Associazione si propone inoltre di:
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Art. 5 -
Il patrimonio sociale è costituito:
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Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
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Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo, non sono rivalutabili, non sono trasmissibili.
Art. 6 -
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, entrambi da sottoporre all'approvazione dell' Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica -
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 7 -
Possono far parte dell'associazione le persone fisiche di ambo i sessi e le persone giuridiche, in regola con il pagamento delle quote stabilite all'art. 12 del presente Statuto, ed il numero degli associati è illimitato.
Tutti gli associati hanno eguali diritti, ad eccezione dei soci minorenni che non hanno diritto di voto.
Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.
Art. 8 -
Per l'ammissione a socio, avvallata a garanzia da due soci effettivi, si deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale esaminerà le domande presentate e darà comunicazione in merito all'accettazione o meno della domanda stessa. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.
I soci una volta ammessi, pagano l'eventuale quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio da esprimersi o a mezzo comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, oppure implicitamente con il mancato versamento della quota sociale annua entro il termine posto dal Consiglio Direttivo e comunicato ai soci con congruo anticipo.
Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate né al socio dimissionario, né al socio radiato.
Art. 9 -
Tutti i soci hanno il dovere di:
osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti in materia sportiva;
mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa;
versare puntualmente le quote sociali stabilite;
astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
Art. 10 -
Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:
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intervenire e discutere alle assemblee generali;
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Art. 11 -
L'associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona che faccia uso di attrezzature sociali;
Art. 12 -
Tipi di quote:
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Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso. La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.
Art. 13 -
I Soci che per qualsiasi motivo non intendono più aderire al sodalizio, hanno la facoltà di dimettersi dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo oppure implicitamente evitando di versare la quota sociale annua entro il termine posto dal Consiglio Direttivo e comunicato ai Soci con congruo anticipo.
Al dimissionario non verrà rimborsata l'eventuale quota associativa versata all'Associazione a norma di Statuto.
Art. 14 -
Il socio cessa di far parte dell'Associazione: per dimissioni; per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo; per inosservanza del presente Statuto; per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze o qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell'Associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell' Associazione stessa; per radiazione; per decesso.
Art. 15 -
La quota sociale ed i diritti connessi non sono trasmissibili agli eredi in caso di morte del socio.
Art. 16 -
In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio le seguenti sanzioni: Avvertimento; Ammonizione; Diffida; Sospensione a tempo illimitato; Radiazione.
Il Socio moroso oltre ai termini fissati dal Consiglio Direttivo è considerato dimissionario.
Egli ha comunque facoltà di presentare nuova domanda di iscrizione.
Art. 17 -
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci; il Presidente; il Consiglio Direttivo.
Art. 18 -
L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.
Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto.
Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea. L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, per:
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Essa inoltre delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali.
L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
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L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata; o mediante comunicazione postale da parte del Presidente almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione e nei casi urgenti, con raccomandata a mano o telegramma da inviarsi almeno due giorni prima dell' Assemblea.
L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e Il luogo della riunione.
Le Assemblee saranno valide:
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Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci, esclusi i soci che intendano dimettersi dall'Associazione.
L'assemblea ordinaria e straordinaria deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 19 -
Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni. Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito.
Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è eletto con i voti espressi dai soci nel corso dell'Assemblea sociale, ogni socio potrà esprimere al massimo un numero di quattro preferenze, saranno designati i primi diciassette della graduatoria quali componenti il Consiglio Direttivo per quadriennio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità.
Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua votazione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l'elezione del Presidente.
Art. 20 -
Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo è il legale rappresentante della Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea Sociale.
Il Presidente assolve i seguenti compiti:
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In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzioni e poteri al Vice Presidente.
Art. 21 -
L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di sette ad un massimo di diciassette membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne fissa il numero prima della votazione.
Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai soci partecipanti alla costituzione dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti: il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Amministrativo
Art. 22 -
Il Consiglio Direttivo è formato: dal Presidente, Vice Presidente, Segretario Amministrativo e da un minimo di altri cinque ad un massimo di altri quindici Consiglieri. Esso ha durata quattro anni e può essere rieletto. Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione. Oltre tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:
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curare l'interesse dei soci e dell'associazione nei confronti di altre società e pubblici poteri sia direttamente che tramite le varie federazioni.
Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente dietro semplice richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano il 50% più uno dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto dei Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio, sarà rimpiazzato dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall' Assemblea sociale, in caso di parità vale il primo sorteggiato.
In mancanza di sostituti, il Consiglio Direttivo permane in carica purchè non scenda sotto il numero minimo di membri.
Decade dal Consiglio Direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:
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In questi casi l'ordinaria amministrazione verrà assunta dai tre soci più anziani di iscrizione che provvederanno entro trenta giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo ad indire nuove elezioni.
E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva
Art. 23 -
L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo-
Art. 24 -
Entro quattro mesi, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura del bilancio, il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio stesso.
Tale rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di chiunque abbia motivo d'interesse alla consultazione. I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati.
Art. 25 -
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Segretario Amministrativo dell'Associazione tra i soci della stessa, avente i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 26 del presente Statuto.
Egli assicura la funzionalità e l'efficienza della Segreteria nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario:
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In caso di sua impossibilità, le funzioni del Segretario sono demandate ad altro incaricato scelto dal Presidente.
Art. 26 -
Sono eleggibili alle cariche sociali i soci in regola con tutti gli adempimenti sociali e in possesso dei seguenti requisiti:
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Art. 27 -
Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno il 75% degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 28 -
Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede in Treviso ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
Art. 29 -
Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell' Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea straordinaria dei Soci.
La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei soci aventi diritto al voto.
Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo proposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ROLLERTeamCONEGLIANO ATTO COSTITUTIVO
In Conegliano (TV) Via Monticano, presso gli Impianti Sportivi n. 4 di Campolongo, si sono riuniti il giorno 15 Novembre per costituire un'associazione ai sensi degli artt. 36 c.c. e seguenti e con natura di ente associativo come regolato dall'art. 148 del Tuir e di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni, i seguenti cittadini:
Monica Feletti,Ros Elisa, Ros Sara
Meneghin Paolo, Piccin Paolo
I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Feletti Monica la quale a sua volta nomina a suo segretario il Sig. Meneghin Paolo.
Il presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione e ne legge lo Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione viene approvato all'unanimità.
Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'associazione è libera, che il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro. L'associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, può aderire ad associazione, federazioni ed enti nazionali ed internazionali, ed eventualmente adottarne la tessera quale tessera sociale. I presenti deliberano inoltre che l'associazione venga chiamata
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RollerTeamConegliano "
con sede in Conegliano (TV), Via Monticano, presso gli Impianti Sportivi n. 4 di Campolongo, e nominano i seguenti signori a componenti del Consiglio Direttivo, Consiglio che avrà durata e poteri secondo quanto prevede lo Statuto sociale:
Presidente: Feletti Monica
Vicepresidente: Meneghin Paolo
Segretario Amministrativo: Ros Sara
Consiglieri: Ros Elisa